Nella lettera firmata da
Marchegiani in data 26 settembre 2013 e indirizzata a tutti gli iscritti del
Partito di Fano sono contenute alcune gravi violazioni dello Statuto Nazionale
del Partito Democratico che non possono essere trascurate:
1.
Marchegiani
scrive: L’assemblea ha discusso anche in
merito alle regole per la designazione del candidato Sindaco del PD sia in caso
di primarie di coalizione sia nel caso che queste non vengano effettuate come
sancito nell’art. 18 dello Statuto del Partito.
Questa
affermazione viola lo Statuto Nazionale e Regionale del Partito Democratico per
le seguenti ragioni:
a)
L’assemblea non può discutere in merito alle
regole per la designazione del candidato Sindaco del PD perché le regole dello
Statuto Nazionale e dello Statuto Regionale non conferiscono alcun potere di
questo tipo a nessuna assemblea.
L’articolo 18 dello Statuto Nazionale
è chiaro e incontrovertibile e norma: le primarie di coalizione al comma 3 (Nel caso di primarie di
coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro
candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per
cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente,
ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito
territoriale),
le primarie di
Partito al comma 5 (Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di
Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci
per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale,
ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli
iscritti nel relativo ambito territoriale).
Lo Statuto Regionale delle Marche,
invece, nell’articolo 21, comma 6 (alle primarie si
applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale del Partito Democratico)., rimanda allo Statuto Nazionale.
b) Marchegiani confonde (e
questo è estremamente grave perché all’art.5 comma 14 dello Statuto Regionale
stabilisce che in caso di Primarie “compete al Segretario dell’Unione Comunale
l’indizione delle elezioni primarie comunali e, unitamente con i sottoscrittori
di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di coalizione”
senza inventarsi altri regolamenti o norme arbitrarie e personali) tra
primarie e ampie forme di consultazione, due metodi entrambi previsti dallo Statuto
Nazionale e da quello Regionale del PD,
ma diversi a seconda delle scelte da compiere. Il che significa che non si
possono usare le ampie forme di consultazione per la scelta dei candidati alle
cariche monocratiche di governo.
È lo Statuto Regionale
del PD delle Marche il più chiaro in tal
senso, avendo dedicato un intero articolo, l’articolo 21 dal titolo “elezioni
primarie ed ampie forme di consultazione”, alla definizione della differenza
tra i due metodi di selezione dei candidati.
Ecco i comma che ci
interessano:
- comma 2: Per primarie si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la
scelta dei candidati a cariche istituzionali monocratiche elettive. Per ampie forme di
consultazione si intendono quelle in cui gli iscritti sono chiamati ad esprimere
la loro indicazione per cariche elettive assembleari.
- Comma 13: La selezione delle candidature per le assemblee
rappresentative (Consiglio Regionale Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale,
Consigli di Circoscrizione) avviene attraverso ampie forme di
consultazione democratica in cui gli
iscritti sono chiamati ad esprimere le loro indicazioni con un voto unico di
preferenza fra i candidati. Le indicazioni derivanti da tali consultazioni non
sono vincolanti ai fini della proposta che dovrà poi avanzare il Segretario del
livello territoriale competente all’Assemblea di riferimento, in quanto si
dovrà tener conto che le liste dovranno essere composte garantendo il rispetto
dei generi, dei territori e la rappresentatività delle categorie sociali.
c) L’assemblea
comunale può per Statuto votare solo il Regolamento per lo svolgimento delle Primarie di Coalizione, norma questa disciplinata dallo Statuto
Nazionale, Articolo
18, comma 2 (Il Regolamento per lo
svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze
politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta
dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale
corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del
diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e
la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che
va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose
di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto).
2.
Marchegiani
scrive: Nelle more del dibattito in corso
l’Assemblea, accettando totalmente lo Statuto nazionale del quale non si è
chiesta alcuna deroga, all’unanimità ha ritenuto di procedere intanto
all’individuazione di un candidato a Sindaco del PD individuando nell’Unione
comunale l’organismo competente mediante
scrutinio segreto e con le modalità qui di seguito descritte.
Questa affermazione, ancora più della
prima, viola lo Statuto Nazionale in modo molto grave e mentre lo afferma, lo
contraddice in pieno.
a)
se lo si
accetta totalmente e non si intende chiedere alcuna deroga, occorre solo
rispettare l’articolo 18.
b)
se
lo si accetta totalmente e non si intende chiedere alcuna regola, non si può
assolutamente ritenere di procedere all’individuazione di un candidato a
Sindaco del Pd perché sia lo Statuto Nazionale
(articolo 18 comma 7: Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione
o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui il
comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di
selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.), sia quello
Regionale (articolo
22, comma 5: Non si svolgono elezioni
primarie nel caso in cui sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione) sono
molto chiari nel regolamentare solo primarie aperte a tutti gli elettori del
centrosinistra a meno che, nei tempi prescritti dal regolamento, non sia stata
avanzata una sola candidatura.
c)
Se lo si accetta totalmente e non si
intende chiede alcuna deroga, non si possono attribuire all’Unione Comunale
competenze e poteri che lo Statuto non gli conferisce (oltre a votare il
Regolamento per le primarie di coalizione, all’Unione comunale compete, come
sancito dallo Statuto Regionale, articolo 5, comma 2, la scelta delle candidature a consigliere comunale
e la selezione e proposta di quelle del livello sovra comunale)
3. Pertanto, il resto della lettera è pura
invenzione e fantasia e stupisce che un Segretario a cui per Statuto (Statuto Regionale, Articolo 5, comma 14),
compete di
rispettare quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e
provinciali”, possa arbitrariamente
violare lo Statuto nazionale e lo Statuto Regionale che rappresentano l’unica
garanzia democratica del Partito Democratico, e inventarsi regole a suo favore.
Luca Stefanelli
Consigliere comunale PD e Candidato
alle Primarie a Sindaco
Fano 14 ottobre 2013
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